[1]Vendite delle scorte stabilizzatrici intese a difendere il prezzo massimo.
[2]1. Il direttore della scorta stabilizzatrice procede a vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 34 conformemente al presente articolo:
- a)le vendite vengono effettuate ai prezzi correnti di mercato;
- b)una volta che sono iniziate le vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34, il direttore della scorta continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a che si concreti una delle seguenti condizioni:
- i)il prezzo indicativo scende sino al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra, oppure
- ii)sia esaurita tutta la sua disponibilita' di cacao in grani, oppure
- iii)le vendite effettuate raggiungono il 7% dei contingenti di esportazioni iniziali
- c)quando il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a quando il prezzo indicativo torna al livello del prezzo massimo oppure in caso contrario, sino a quando ha esaurito le sue disponibilita' di cacao in grani. 2. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice in conformita' delle norme approvate dal Consiglio e seguendo i canali normali vende alle imprese ed alle organizzazioni dei paesi membri, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao, ai fini di una trasformazione successiva. 3. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice, a condizione che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti degli Stati membri prima di dare il proprio benestare alle offerte di acquirenti di paesi non membri. 4. La scorta stabilizzatrice viene immagazzinata in luoghi idonei per facilitare la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti di cui al paragrafo 2.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
