[1]Misure di controllo.

[2]1. Ogni membro che esporta il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal suo territorio doganale. Ogni membro che importa il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare qualsiasi importazione di cacao sul suo territorio doganale, in provenienza da un membro o da un non membro. 2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32. Il Consiglio procede a quanto necessario per rilasciare i documenti di controllo richiesti per queste spedizioni. 3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione ne' qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio per le spedizioni di cacao effettuate in un periodo qualsiasi, che superino le esportazioni autorizzate per questo stesso periodo. 4. Con votazione speciale, il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione ed altri documenti di controllo riconosciuti. 5. Per il cacao fine ("fine" oppure "flavour") il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo riconosciuti dal Consiglio tenendo conto di tutti i dati pertinenti.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art49 · fonte su Normattiva