[1]Avvisi di importazioni e di esportazioni.

[2]1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni provenienti dai membri importatori. 2. A tal fine, ogni membro comunica al direttore esecutivo il volume complessivo delle sue importazioni ed ogni membro importatore informa il direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, sul volume complessivo delle sue esportazioni, allegando qualsiasi altra informazione che il Consiglio puo' chiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le importazioni che, in conformita' con il presente Accordo, non sono imputabili sui contingenti di esportazione vengono registrate separatamente.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art48 · fonte su Normattiva