[1]Produzione e scorte.

[2]1. I membri riconoscono la necessita' di realizzare un equilibrio ragionevole fra la produzione ed il consumo e cooperano con il Consiglio per raggiungere questo obiettivo. 2. Ogni membri produttore puo' stabilire un piano di adeguamento della sua produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa venir raggiunto. Ogni membro produttore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere questo obiettivo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono a seguito di questo esame. 4. Nella prima sessione, il Consiglio attua tutti i provvedimenti per elaborare un programma inteso a riunire le informazioni necessarie onde determinare, secondo criteri scientifici, la capacita' mondiale di produzione attuale e potenziale, nonche' il consumo mondiale attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di questo programma.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art50 · fonte su Normattiva