Art. 12 — Sessioni del Consiglio
Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo, o di cinque Membri, o di uno o piu' Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
