[1]Modifiche dei lassi di cambio delle valute.

[2]1. Il direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio, sia di sua iniziativa che su richiesta dei membri, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente Accordo relative ai prezzi. Le sessioni straordinarie del Consiglio, convocate in applicazione del presente paragrafo, si svolgono al massimo entro un termine di quattro giorni lavorativi. 2. Dopo la convocazione di questa sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il buon funzionamento dell'Accordo venga gravemente pregiudicato a causa delle condizioni sui mercati dei cambi. Essi possono in particolare, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice. 3. Dopo aver esaminato la situazione, ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente approvati dal direttore esecutivo e dal direttore della scorta stabilizzatrice, nonche' le conseguenze che possono derivare dall'effettiva applicazione del presente accordo dalle condizioni sopraindicate sui mercati dei cambi, il Consiglio puo', con votazione speciale approvare tutti i provvedimenti correttivi necessari.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art43 · fonte su Normattiva