Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti Contraenti su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, questa verra' composta mediante negoziati diretti tra le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. Nel caso in cui una controversia non possa essere composta in maniera soddisfacente, verra' ricercata una soluzione per via diplomatica.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art16 · fonte su Normattiva