[1]Articolo IV.

[2]Le Parti contraenti si sforzeranno di comporre per via diplomatica ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. Ove la controversia non venga composta entro un termine di quattro mesi dopo che una delle parti contraenti avra' fatto conoscere la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal comma precedente, questa verra' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle Parti contraenti, o ad ogni altra istanza internazionale scelta di comune accordo.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;290~artiv · fonte su Normattiva