Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
Art. 11 (Accordo)
dei periodi di contribuzione e dei periodi di residenza Disposizioni circa la totalizzazione da parte dell'Italia 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:
- a)un periodo di contribuzione accreditata che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione italiana per aver titolo a una prestazione italiana;
- b)un periodo di contribuzione accreditata che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 2;e
- c)un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa, tale periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa sara' considerato, allo scopo di soddisfare i requisiti minimi di contribuzione per tale prestazione ai sensi della legislazione italiana, come un periodo di contribuzione accreditata. 2. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, e' stabilito come segue:
- a)per la pensione di vecchiaia: 1 anno;
- b)per la pensione anticipata: 1 anno;
- c)per la pensione di anzianita': 15 anni;
- d)per l'assegno di invalidita': 1 anno;
- e)per la pensione di inabilita': 1 anno;
- f)per l'assegno privilegiato di invalidita': 1 anno;
- g)per la pensione privilegiata di inabilita': 1 anno; e
- h)per la pensione ai superstiti: 1 anno. 3. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditata in Italia in favore di una persona saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno. 4. Al fini del presente Articolo, qualora un periodo di contribuzione accreditata in Italia ed un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Italia una sola volta come periodo di contribuzione accreditata.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
