delle domande 1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtu' del presente Accordo,

  • a)il periodo di residenza in Australia e il periodo di contribuzione accreditata; e
  • b)tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto, saranno presi in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente Accordo nella misura in cui tali periodi o tali eventi si riferiscano a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. La data a partire dalla quale una prestazione dovra' essere corrisposta in virtu' del presente Accordo, sara' determinata in conformita' alla legislazione della Parte interessata, ma in nessun caso potra' essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso. 3. Qualora:
  • a)una domanda per una prestazione sia stata presentata, oppure una prestazione sia corrisposta, a carico di una Parte ai sensi del presente Accordo o ad altro titolo; e
  • b)vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente, o il titolare, possa aver diritto, in virtu' del presente Accordo o ad altro titolo, anche ad una prestazione (in questo Articolo denominata "prestazione presunta") a carico dell'altra Parte, che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare della prima prestazione, la domanda potra' essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente. 4. Qualora una domanda di prestazione venga istruita, ed accolta in conformita' con il precedente paragrafo 3 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non e' stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovra' essere reintegrato con effetto retroattivo. 5. Qualora:
  • a)si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte possa, altresi', aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra Parte, sia in virtu' del presente Accordo che ad altro titolo;
  • b)la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte possa incidere sull'ammontare della prestazione dovuta dalla prima Parte; e c) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtu' del presente Accordo che ad altro titolo, dall'altra Parte in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per arretrati della stessa prestazione, in tal caso
  • d)l'altra Parte, se richiesta dalla prima, dovra' versare l'ammontare di tali arretrati alla prima Parte; e
  • e)quest'ultima Parte potra' dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art17 · fonte su Normattiva