di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 8 e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione australiana in virtu' del presente Accordo, o ad altro titolo, e qualora tale persona e/o il coniuge, de jure o de facto di tale persona, siano titolari di prestazioni italiane che includano una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari italiane, tali integrazione e/o maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari non saranno considerate come reddito ai fini del calcolo di detta prestazione australiana. 2. Ai soli fini del presente Articolo, il termine prestazione comprende i sussidi di ricerca di un lavoro, di nuova occupazione e di malattia erogabili in virtu' della legislazione australiana.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art10 · fonte su Normattiva