Art. 21 (Accordo)
1. Chiunque sia interessato da una determinazione direttiva, decisione o provvedimento adottati od emanati dall'autorita' competente o dall'istituzione di una Parte in relazione ad una questione relativa al presente Accordo, avra' diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte, i ricorsi previsti dalla legislazione di quest'ultima Parte. 2. I ricorsi, di cui al precedente paragrafo 1, ed i documenti relativi a tali ricorsi potranno essere presentati in conformita' alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo, nel territorio di ciascuna Parte. 3. Con riferimento al successivo paragrafo 4 la data in cui un ricorso ed i documenti ad esso relativi sono presentati all'istituzione di una Parte in conformita' al precedente paragrafo 2, e' da considerarsi quale data in cui detti ricorso e documenti sono stati presentati all'istituzione dell'altra Parte. 4. Nel presente Articolo, per quanto riguarda l'Australia, ogni riferimento ad un ricorso costituisce un riferimento ad un documento riguardante un ricorso che puo' essere presentato ad un organo amministrativo istruito in base alla legislazione australiana.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
