dell'Accordo 1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo. 2. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 1, dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti si consulteranno sulle ulteriori misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento. 3. Qualora una Parte adotti norme che modifichino integrino o sostituiscano la legislazione inclusa nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte, le Parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a detto cambiamento della legislazione, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o ai suoi eventuali emendamenti.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art22 · fonte su Normattiva