Art. 22 (Accordo)
dell'Accordo 1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo. 2. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 1, dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti si consulteranno sulle ulteriori misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento. 3. Qualora una Parte adotti norme che modifichino integrino o sostituiscano la legislazione inclusa nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte, le Parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a detto cambiamento della legislazione, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o ai suoi eventuali emendamenti.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
