[1]Riesame e ricorso

[2]1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o altre istanze giurisdizionali indipendenti, se del caso anche a carattere semigiudiziario o amministrativo, per il riesame e, nei casi in cui cio' sia giustificato, per la rettifica tempestiva delle misure amministrative nei settori contemplati dal presente accordo. Tali tribunali, istanze giurisdizionali o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle Parti provvede affinche' presso tali tribunali, istanze giurisdizionali o in tali procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:

  • a)una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
  • b)una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della Parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di ricorso o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle Parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art286 · fonte su Normattiva