Art. 13 (Appendice II Parte I)
Se una delle parti alla controversia non si presenta dinanzi al Tribunale arbitrale o non difende la propria causa, l'altra parte a puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti alla controversia non si sia presentata dinanzi al giudice o si sia astenuta dal far valere i propri diritti non ostacola la procedura. Prima di pronunciare la sua sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda e' valida sia per quanto riguarda i fatti sia in diritto.
Testo vigente dal 23 aprile 2004
