Se una delle parti alla controversia non si presenta dinanzi al Tribunale arbitrale o non difende la propria causa, l'altra parte a puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti alla controversia non si sia presentata dinanzi al giudice o si sia astenuta dal far valere i propri diritti non ostacola la procedura. Prima di pronunciare la sua sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda e' valida sia per quanto riguarda i fatti sia in diritto.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-i-art13 · fonte su Normattiva