Art. 8 (Protocollo Allegato 3)
1. Ad eccezione del caso in cui il tribunale e' composto da un solo arbitro, le decisioni del tribunale, sia sulla sua procedura, ed il luogo delle sue riunioni sia su altre questioni connesse alla controversa che gli vengono sottoposte, sono adottata dalla maggioranza dei voti dei suoi membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del Tribunale designato da una delle parti alla controversia non impedisce al Tribunale di statuire. In caso di equa suddivisione dei voti, il voto del Presidente e' predominante. 2. Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione ed utilizzando tutti i mezzi di cui dispongono, le parti: .1 forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni utili; e .2 danno al Tribunale la possibilita' di entrare sul loro territorio, di udire i testimoni o gli esperti e di esaminar i luoghi. 3. Il fatto che una parte alla controversia non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 non impedisce al Tribunale di statuire o di pronunciare la sua sentenza.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
