Art. 2 (Appendice II Parte II)
In caso di controversia fra piu' di due Parti contraenti, le parti alla controversia, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse, nominano di comune accordo i loro membri della commissione. Quando almeno due parti alla controversia hanno interessi indipendenti o quando sono in disaccordo sul fatto di sapere se hanno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.
Testo vigente dal 23 aprile 2004
