In caso di controversia fra piu' di due Parti contraenti, le parti alla controversia, le parti alla controversia aventi lo stesso interesse, nominano di comune accordo i loro membri della commissione. Quando almeno due parti alla controversia hanno interessi indipendenti o quando sono in disaccordo sul fatto di sapere se hanno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-ii-art2 · fonte su Normattiva