1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sara' composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' il Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di una delle Parti alla controversia ne' di uno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato ne' risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco ne' essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo. 2. In caso di controversie tra piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo. 3. In caso di vacanza si procedera' come previsto per la nomina iniziale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art3 · fonte su Normattiva