[1]- Adesione

[2]Il presente Trattato e' aperto all'adesione di tutti i Membri della FAO e di tutti gli Stati i quali, pur non essendo Membri della FAO, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a decorrere dalla data in cui il Trattato non e' piu' aperto alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Depositario.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art27 · fonte su Normattiva