[1]Condizioni di ammissione

[2]Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:

  • a)tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
  • b)ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art4 · fonte su Normattiva