[1]- Diritti degli agricoltori

[2]9.1. Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunita' locali ed autoctone, nonche' gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversita' delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero. 9.2. Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilita' dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare i promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso:

  • a)la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
  • b)il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
  • c)il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

[3]9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art9 · fonte su Normattiva