[1]- Assistenza tecnica

[2]Le Parti contraenti convengono di promuovere la concessione di un'assistenza tecnica alle Parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo o paesi in transizione, per mezzo dell'aiuto bilaterale o delle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di favorire la messa in opera del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art8 · fonte su Normattiva