[1]- Uso dei termini

[2]Ai fini del presente Trattato, i termini in appresso hanno il significato indicato nel presente Articolo. Le definizioni non includono il commercio internazionale dei prodotti. "Conservazione in situ" significa la conservazione degli eco-sistemi e degli habitat naturali, nonche' il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni di specie viabili nel loro ambiente naturale, e, nel caso di specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui i loro caratteri distintivi si sono sviluppati. "Conservazione ex situ" significa la conservazione di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale. "Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura" significa il materiale genetico di origine vegetale, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura. "Materiale genetico" significa il materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unita' funzionali dell'eredita'. "Varieta'" significa un insieme vegetale avente un taxon botanico al piu' basso livello conosciuto, definito dall'espressione riproducibile dei suoi caratteri distintivi e di altri caratteri genetici. "Raccolta ex situ" significa una raccolta di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate fuori dal loro ambiente naturale. "Centro d'origine" significa una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta i suoi caratteri distintivi. "Centro di diversita' vegetale" significa una zona geografica contenente un elevato livello di diversita' genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art2 · fonte su Normattiva