L'Autorita' centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

  • a)agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;
  • b)agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalita' analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione;
  • c)aiutare, su richiesta di un'autorita' competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art31 · fonte su Normattiva