1. Quando l'autorita' competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorita' centrale o un'altra autorita' competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. 2. La decisione sul collocamento o l'assistenza puo' essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorita' centrale o un'altra autorita' competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art33 · fonte su Normattiva