1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorita' competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorita' di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele. 2. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorita' centrale.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art34 · fonte su Normattiva