1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l'entrata in vigore della convenzione in quello Stato. 2. La convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art53 · fonte su Normattiva