1. Uno Stato contraente puo', conformemente all'art. 60:

  • a)riservarsi la competenza delle sue autorita' ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
  • b)riservarsi di non riconoscere una responsabilita' genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorita' riguardo a tali beni. 2. La riserva puo' essere ristretta ad alcune categorie di beni.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art55 · fonte su Normattiva