l. Ogni Stato puo', al piu' tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'art. 59, esprimere una o entrambe le riserve previste agli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non e' ammessa alcuna altra riserva. 2. Ogni Stato puo', in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro e' notificato al depositario. 3. L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art60 · fonte su Normattiva