Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei depurati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 1936-XIII n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari per la seguente modificazione:
[9]Al 1° comma dell'art. 8 e' sostituito il seguente:
[10]«Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'art. 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attivita' produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI - LANTINI
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 9 luglio 1937 al 22 dicembre 2008
