Art. 16 (Allegato)
Il presidente della Commissione esaminatrice puo' assistere a tutte le prove. Durante l'esame, egli puo' in qualsiasi momento riunire la Commissione esaminatrice per ogni questione concernente lo svolgimento delle prove. Egli ha l'autorita' per decidere sugli incidenti che eventualmente si verificassero.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
