I membri delle Sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art17 · fonte su Normattiva