Art. 17 (Allegato)
I membri delle Sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
