[1]ARTICOLO IX.

[2]L'articolo 18 e' cosi' modificato: "1) Terminate le prove scritte e orali, il Presidente riunisce la Commissione esaminatrice per deliberare sull'insieme dei risultati.

  • 2)I voti ottenuti da ciascun allievo nelle differenti parti dell'esame sono collezionati tenendo conto dei coefficienti dati ad ognuna delle materie.
  • 3)Le differenti parti dell'esame sono valutate nel risultato finale secondo i seguenti criteri:
  • a)un massimo di 100 punti per il voto preliminare di cui all'articolo 8;
  • b)un massimo di 90 punti per l'insieme delle prove scritte di cui all'articolo 6;
  • c)un massimo di 60 punti per l'insieme delle prove orali di cui all'articolo 7. L'allievo che non abbia ottenuto il minimo stabilito per la lingua materna potra' essere respinto sono previa deliberazione della Commissione esaminatrice. Questa, sentito il parere del professore che ha insegnato la materia, potra' eventualmente decidere di sottoporre immediatamente il candidato a una nuova prova dinanzi ad una sottocommissione speciale, presieduta dal Presidente della Commissione esaminatrice o dal suo rappresentante".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artix · fonte su Normattiva