1. Agli allievi che abbiano sostenuto con successo le prove della licenza liceale europea e' rilasciato un diploma attestante la percentuale dei punti ottenuti allo esame. Su richiesta dell'allievo sara' rilasciata una distinta delle percentuali di punti da lui ottenute in ogni singola materia. 2. Il diploma e' firmato dal presidente della Commissione esaminatrice e da uno almeno dei membri di ciascuna nazionalita', come pure dal direttore della Scuola, ed e' munito del timbro della Scuola. 3. La distinta allegata e' firmata dal presidente della Commissione esaminatrice. 4. Il direttore della Scuola puo' in seguito rilasciarne delle copie conformi.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art21 · fonte su Normattiva