Art. 5 (Allegato)
1. Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie insegnate nel 7° anno di studi, secondo il programma dello stesso anno. 2. Le prove sono in parte scritte e in parte orali. 3. I voti sono espressi in cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto piu' elevato. Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente. 4. Per essere promosso, l'allievo deve aver ottenuto: la media di 60/100 nell'insieme delle materie e un minimo di punti stabilito dal Consiglio superiore per il componimento letterario nella lingua materna.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
