• a)Per l'applicazione dell'art. 5 punto 2 a) e b) dello statuto della Scuola, e tenuto conto dell'art. 29 dello stesso statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

  • b)La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove dara' l'equivalenza seguente con le menzioni nazionali: 60/100: in Belgio, la menzione: avee fruit; in Francia, la menzione: passable; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 70/100: in Belgio, la menzione: grand fruit; in Francia, la menzione: assez bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 80/100: in Belgio, la menzione: le plus grand fruit; in Francia, la menzione: bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 90/100: in Belgio, la menzione: le plus grand fruit; in Francia, la menzione: tres bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione;
  • c)in caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi, dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari Paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art22 · fonte su Normattiva