Il consiglio d'amministrazione:

  • 1)prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
  • 2)gestisce i beni ed averi della Scuola;
  • 3)ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali piu' favorevoli;
  • 4)assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art21 · fonte su Normattiva