Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 21
Il consiglio d'amministrazione:
- 1)prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
- 2)gestisce i beni ed averi della Scuola;
- 3)ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali piu' favorevoli;
- 4)assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
