Il Consiglio d'amministrazione previsto all'art. 7 comprende sei membri, fatta salva la deroga di cui all'art. 27:

  • 1)il rappresentante del Consiglio superiore, presidente;
  • 2)il direttore della Scuola;
  • 3)due membri scelti dal Consiglio superiore su due liste contenenti almeno due nomi ciascuna e presentate l'una dal corpo insegnante del ciclo medio e l'altra dal corpo insegnante del ciclo elementare e del giardino d'infanzia riuniti;
  • 4)due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli allievi, la cui designazione dovra' essere approvata dal Consiglio superiore. In casi eccezionali il presidente puo' sospendere la esecuzione di una decisione del Consiglio d'amministrazione e riferirne con procedura d'urgenza al Consiglio superiore che adottera' i necessari provvedimenti.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art20 · fonte su Normattiva