Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957
Art. 22
Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di cui all'art. 9, e delle disposizioni dell'art. 23. Gli e' specificamente affidato l'incarico di:
- 1)coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalita' che saranno stabilite dal regolamento generale;
- 2)rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa;
- 3)amministrare il personale della Scuola;
- 4)dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
