MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COREA PREAMBOLO Il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea (ROK) ed il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (ROI) in seguito denominati la "Parte" o le "Parti", tenendo presente lo spirito relativo all'Accordo sulla Cooperazione Economica firmato il 25 maggio 1982 tra il Governo della Repubblica di Corea ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderando utilizzare i fondi della Difesa nel modo piu efficace, tenendo conto dei vantaggi che potrebbero derivare ai due Paesi da una cooperazione su scala piu larga e piu' efficiente nel settore della ricerca, sviluppo, produzione, acquisizione e supporto logistico dei sistemi di difesa, auspicando di incrementare la cooperazione tra le Forze Armate e le industrie dei due Paesi nell'ambito del supporto logistico e dei sistemi di difesa, prendendo atto che la cooperazione prevista da questo accordo sara' conforme agli impegni assunti dai due Paesi in campo internazionale, secondo le rispettive politiche, leggi e regolamenti nazionali e verra' svolta nei limiti delle risorse disponibili, hanno concordato di sostituire il Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra l'MND - ROK e l'MOD - IT sottoscritto il 24 giugno 1985, come segue: Articolo 1 DEFINIZIONI 1. "Parte" sta ad indicare l'MNO - ROK o l'MOD - IT. 2. "Dati" stanno ad indicare tutti i documenti, manuali, pubblicazioni tecniche, manuali tecnici, software del computer e ogni altro materiale scritto o di altro tipo, comunque trasmesso relativo al materiale o ai servizi forniti da un Paese all'altro in attuazione di questo Memorandum d'Intesa (di seguito indicato MoU). 3. "Articolo delle industrie della Difesa" sta col indicare un materiale (articolo) costituente al sistema d'arma. 4. "Articolo logistico" sta ad indicare un articolo necessario al funzionamento e manutenzione dell'articolo della industria della difesa. 5. "Paese approvvigionante" sta ad indicare il Paese che approvvigiona od approvvigionera' materiale della difesa, servizi ed infrastrutture dell'altro Paese. 6. "Paese fornitore" sta ad indicare il Paese che fornisce o fornira' materiale della difesa, servizi ed infrastrutture all'altro Paese. 7. "Parte fornitrice" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese fornitore: 8. "Parte approvvigionante" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese che approvvigiona. 9. "Fornitore" sta ad indicare un'industria od un'organizzazione industriale della parte che fornisce o che fornira' il materiale della difesa, i servizi o le infrastrutture (o le industrie dell'altra parte). 10. I contratti designati stanno ad indicare i contratti che le due Parti stabiliranno congiuntamente a far includere in questo MOU. 11. "Paese terzo" sta ad indicare un Paese diverso dal ROK e dal ROI.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
