DEL COMITATO MISTO 1. Per raggiungere gli obiettivi indicati in questo Accordo, il Comitato Misto sui Sistemi di Difesa e il Supporto Logistico tra la Repubblica di Corea e la Repubblica Italiana (di seguito indicato come Comitato Misto), sara' costituito al fine di discutere le questioni inerenti la cooperazione reciproca nel settore della Difesa. Il Comitato Misto, composto da un massimo di 7 delegati per parte, si incontrera' almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi Paesi. Il Comitato Misto sara composto da funzionari del Ministero della Difesa e di altri Ministeri/Enti interessati dei due Paesi in modo da garantire nel modo migliore la sua capacita' decisionale. Il Comitato Misto sara' presieduto dall'Autorita' del Paese in cui ha luogo - in conformita' a quanto indicato all'articolo 4 - o da un altra persona appositamente designata dalla stessa Autorita' del Paese ospitante. 2. Le due Parti designeranno l'Ufficio del Segretario Generale e l'Ufficio Politica Approvvigionamenti rispettivamente quale punto di contatto tra i Ministeri della Difesa per coordinare le attivita' inerenti a questo MoU. 3. Qualora necessario, si potranno costituire Gruppi di Lavoro costituiti da funzionari della difesa per esaminare e discutere nei dettagli settori particolari identificati dal Comitato Misto. I Gruppi di Lavoro potranno includere anche funzionari di altri Ministeri e/o industrie e/o enti, qualora necessario. Il mandato e la composizione dei Gruppi di Lavoro saranno definiti dal Comitato Misto.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;102~memorandum-art5 · fonte su Normattiva