[1]GENERALE

[2]1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea. 2. La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, alle seguenti aree: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. sanita' militare; d. storia militare; e. sport militare; f. industria della difesa; g. logistica; e h. ogni altra area di cooperazione che possa essere di comune interesse tra le due Parti. 3. La cooperazione tra le Parti potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni delle Parti presso enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra le Istituzioni della Difesa; d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; e. visite di navi ed aeromobili militari; f. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; g. supporto tecnico e amministrativo alle iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa; h. ogni altra modalita' di cooperazione che possa risultare di interesse reciproco tra le Parti.

Testo vigente dal 14 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;48~accordo-art2 · fonte su Normattiva