DELLA COOPERAZIONE I settori della cooperazione reciproca previsti da questo MoU, dovranno essere attuati tramite: 1. scambio di informazioni su prevedibili requisiti relativi ai sistemi di difesa in ciascuno dei due Paesi. 2. la identificazione di interessi nei rispettivi Paesi per specifici progetti di sviluppo e miglioramento programmati o realizzati dall'altro Paese; 3. lo sviluppo, produzione ed incremento dei sistemi di difesa come concordato delle due Parti e la partecipazione in programmi importanti di Paesi terzi, prescelti congiuntamente tramite accordi specifici; 4. la facilitazione dello scambio di know how in caso di trasferimento di tecnologia o di sistema di coproduzione; 5. la possibile vendita a terzi, concordata di comune accordo, di sistemi di difesa prodotti dalle due Parti, nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, sviluppo e produzione; 6. la agevolazione delle iniziative industriali per la presentazione di progetti e sistemi gia' definiti da una delle Parti e di possibile interesse dell'altra Parte; 7. le questioni riguardanti il trasferimento di tecnologie delladifesa e gli scambi addestrativi; 8. le questioni riguardanti il Controllo di Qualita'; 9. le questioni riguardanti l'attuazione del mutuo supporto logistico;

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;102~memorandum-art3 · fonte su Normattiva