[1]Scambio di materiali di difesa
[2]5.1 Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g. e 3.1h. del presente MoU, le Parti possono concordare, conformemente con le rispettive legislazioni nazionali in materia, di scambiare materiale di difesa, con le relative componenti, appartenente alle categorie qui di seguito indicate: 5.1.a. aeromobili; 5.2.b. sottomarini e unita' navali di superficie; 5.3.c. veicoli corazzati e blindati; 5.4.d. sistemi di comunicazione e di difesa. 5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverra' ai sensi del presente Memorandum e potra' essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. 5.3 Il presente Articolo non obbliga nessuna Parte ad aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa se avanzata successivamente dall'altra Parte. 5.4 Ogniqualvolta le Parti intendano promuovere lo scambio in altri settori di prioritario interesse per loro, nell'ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali tali materiali saranno individuati in maniera specifica.
Testo vigente dal 15 gennaio 2013
