Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994
Art. 1 (Trattato)
Articolo primo Espressioni abbreviate Ai sensi del presente trattato e salvo quando un'accezione diversa e' espressamente indicata:
- i)per "ufficio" s'intende l'organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;
- ii)Per "registrazione" s'intende la registrazione di un marchio da parte di un ufficio; iii)per "domanda" s'intende una domanda di registrazione;
- iv)per "persona" s'intende sia una persona fisica sia una persona giuridica;
- v)per "titolare" s'intende la persona iscritta nel registro dei marchi in quanto titolare della registrazione;
- vi)per "registro dei marchi" s'intende la collezione dei dati in possesso di un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e tutti i dati iscritti relativi alle registrazioni, a prescindere dal supporto sul quale tali dati sono conservati;
- vii)per "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta e modificata;
- viii)per "classifica di Nizza" s'intende la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmata a Nizza il 15 giugno 1957, riveduta e modificata;
- ix)per "Parte contraente" s'intende ogni stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Trattato;
- x)il termine "strumento di ratifica" designa anche gli strumenti di accettazione e di approvazione;
- xi)Per "organizzazione" s'intende l'organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale;
- xii)per "Direttore generale" s'intende il Direttore generale dell'organizzazione;
- xiii)per "regolamento di esecuzione" s'intende il regolamento di esecuzione del presente trattato di cui all'articolo 17.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
