Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994
Art. 2 (Trattato)
cui il trattato e' applicabile
- 1)Natura dei marchi a) Il presente trattato e' applicabile ai marchi consistenti in segni visibili, rimanendo inteso che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenuti ad applicare il presente trattato a questi marchi.
- b)Il presente trattato non e' applicabile ai marchi ologrammi ed ai marchi che non consistono in segni visibili, in particolare i marchi sonori ed i marchi olfattivi.
- 2)Tipi di marchi a) Il presente trattato e' applicabile ai marchi relativi ai prodotti (marchi di prodotti) o ai servizi (marchi di servizi) oppure ad entrambi.
- b)Il presente trattato non e' applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione ed ai marchi di garanzia.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
