Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994
Art. 5 (Trattato)
di deposito
- 1)Condizioni autorizzate a) Con riserva del capoverso b) e del comma 2), una Parte contraente fissa, come data di deposito di una domanda, la data in cui l'ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli. elementi di seguito indicati, nella lingua stabilita secondo l'articolo 3.3.):
- i)L'indicazione, esplicita o implicita, che e' prevista la registrazione di un marchio;
- ii)indicazioni che consentano di stabilire l'identita' del depositante;
- iii)indicazioni sufficienti per stabilire un contatto per corrispondenza con il depositante o il suo eventuale mandatario;
- iv)una riproduzione sufficientemente netta del marchio di cui si chiede la registrazione;
- v)la lista dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
- vi)quando l'articolo 3.1)a) xvii) o b) e' applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 3.1 a) xvii) oppure la dichiarazione e la prova di cui all'articolo 3.1) b), rispettivamente, secondo le norme legislative della Parte contraente; se tali norme lo prevedono, queste dichiarazioni dovranno essere firmate dal depositante anche se ha un mandatario.
- b)Ogni Parte contraente puo' fissare come data di deposito della domanda la data in cui l'ufficio ha ricevuto anche solo una parte e non la totalita' delle indicazioni e degli elementi di cui al capoverso a), ovvero li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta secondo l'articolo 3.3).
- 2)Condizione supplementare autorizzata e' Una Parte contraente puo' prevedere che nessuna data di deposito sia fissata fin quando le tasse richieste non sono state pagate.
- b)Una Parte contraente puo' applicare la condizione di cui al capoverso a) solo se gia' applicava tale condizione al momento di divenire parte del presente trattato.
- 3)Rettifiche e termini Le modalita' da seguire per procedere a rettifiche nell'ambito dei commi 1) e 2) ed i termini applicabili in materia sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.
- 4)Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) e 2) per quanto concerne la data di deposito.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
