I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide. Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice, ne' l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.
Testo vigente dal 31 maggio 2002
