[1]Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

[2]L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonche' ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali."

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~trattato-art6 · fonte su Normattiva