[1]Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
[2]L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonche' ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali."
Testo vigente dal 31 maggio 2002
