Art. 49 (Protocollo 3)
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione. I criteri per la determinazione di dette cause, nonche' le modalita' di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale. Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non puo' prendere parte alla decisione di detta causa.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
